Filodrammatica ViVa di Vigolo Vattaro - Altopiano della Vigolana (Trento) - Italia

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Scritti » Statuto

STATUTO


Art. 1 - Denominazione e sede

  1. È costituita l'Associazione denominata “Filodrammatica VIVA” aderente alla CO.F.AS.- Compagnie Filodrammatiche Associate

  2. L'Associazione ha sede in Vigolo Vattaro, Via.Cesare Battisti, 11.


Art 2 - Scopo

  1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

  2. Essa ha per finalità, oltre all'attività prettamente teatrale, la promozione e salvaguardia dei valori culturali e sociali che fanno parte del patrimonio storico della realtà territoriale regionale.

  3. L'Associazione aderisce alla CO.F.AS. - Compagnie Filo Associate con sede in Trento, della quale , accetta Statuto e Regolamenti.


Art. 3 - Durata

  1. La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.


Art. 4 - Domanda di ammissione

  1. Sono soci ordinari le persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa.

  2. Sono soci onorari le persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti che hanno dato un particolare contributo all'attività dell'Associazione ed alle quali il Consiglio Direttivo ha voluto assegnare un elevato riconoscimento.

  3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su modulo predisposto dall'Associazione.

  4. Il socio, firmando la domanda di ammissione, dichiara di accettare il presente statuto.

  5. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda d'ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea generale.

  6. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale.

  7. Ai soci ordinari è richiesto il versamento di una quota annua di partecipazione.

  8. La qualifica di socio non è trasmissibile.


Art. 5 - Diritti dei soci

  1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, de! diritto di partecipazione nelle Assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo.

  2. La qualifica di socio da diritto a partecipare alle iniziative dell'Associazione, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento, se istituito.


Art. 6 - Decadenza dei soci e provvedimenti disciplinari

  1. I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

    1. Per dimissione volontaria

    2. Per scioglimento della Compagnia

    3. Per morosità, in caso di mancato pagamento delle quote sociali entro il 31 marzo di ogni anno

    4. Per espulsione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette gravi inadempienze societarie, azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, è causa di ostacolo al buon andamento dell'Associazione

    5. Per totale inattività per un periodo superiore a tre anni , giudicata dal consiglio direttivo.

  2. Il Consiglio Direttivo può irrogare i seguenti provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci che adottino un contegno contrario alle regole dell'Associazione o del corretto comportamento:

    1. - Ammonizione.

    2. - Sospensione da ogni attività o da incarichi sociali per un periodo determinato.

  3. Il provvedimento di espulsione deliberato dal Consiglio Direttivo non è immediatamente efficace ma deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio ad una disamina degli addebiti.

  4. Il socio può impugnare i provvedimenti disciplinari irrogati dal Consiglio Direttivo di fronte all'Assemblea ordinaria dei soci.

  5. Il Consiglio Direttivo deve comunicare immediatamente all'interessato ed alla CO.F.AS. i provvedimenti disciplinari di radiazione adottati.

  6. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo nonché delle modalità associative. E espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.


Art. 7 - Organi

  1. Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea dei soci

- il Presidente

- il Consiglio Direttivo

- il Collegio dei Revisori


Art. 8 - Assemblea

  1. L'Assemblea Generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie


Art. 9 - Diritti di partecipazione

  1. Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua.


Art. 10 - Compiti dell'Assemblea

  1. La convocazione dell'Assemblea ordinaria dovrà avvenire, a cura del Presidente, almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

  2. La convocazione avverrà almeno 15 giorni prima della data fissata, mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale invio di invito scritto ai soci.

  3. Deve essere inviata copia dell'avviso di convocazione dell'Assemblea anche al Collegio dei Revisori.

  4. L'Assemblea dei soci si riunisce in sede ordinaria per deliberare in merito a:

- relazione del Presidente sull'attività svolta e su quella programmatica;

- bilancio preventivo e consuntivo predisposti dal Consiglio Direttivo;

- nomina dei membri del Consiglio Direttivo;

- nomina del Presidente;

- nomina del Segretario;

- nomina di due scrutatori tra i soci maggiorenni;

- ratifica di provvedimenti di radiazione proposta dal Consiglio Direttivo;

- qualsiasi altra materia indicata nell'ordine dei giorno che non rientri nelle competenze dell'Assemblea straordinaria

La nomina del Presidente e del Segretario dell'Associazione potrà essere demandata al Consiglio Direttivo.

  1. L'Assemblea dei soci si riunisce in sede straordinaria per deliberare in merito a:

- modifiche da apportare allo statuto e redazione o modifica di eventuali altri regolamenti;

- scioglimento dell'Associazione;

- indicazione del soggetto cui destinare il residuo attivo all'atto di scioglimento dell'Associazione

  1. Delle Assemblee è redatto verbale firmato dal Presidente, dal Segretario. Il Consiglio Direttivo adotterà ogni opportuna iniziativa per comunicare notizia a tutti i soci le decisioni assunte dagli organi sociali.


Art. 11 - Validità Assembleare

  1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

  2. La convocazione dell'Assemblea straordinaria può essere richiesta dal Consiglio Direttivo con maggioranza di due terzi dei membri ovvero da 1/4 dei soci. I richiedenti dovranno presentare richiesta scritta al Presidente dell'Associazione indicando l'ordine del giorno proposto. In ogni caso l'Assemblea straordinaria dovrà essere convocata entro 30 giorni dalla richiesta.

  3. L'Assemblea Straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi dei soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

  4. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Le deliberazioni sono validamente assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

  5. Ogni socio ha diritto ad un voto. Non è ammessa alcuna forma di delega per il voto dei soci.


Art. 12 - Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 membri fino ad un massimo di 7 membri eletti dall'Assemblea.

  2. Gli eletti rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili.

  3. Al suo interno nomina il Segretario- Cassiere.

  4. Tutti gli incaricati sociali si intendono a titolo gratuito.

  5. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni saranno adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

  6. I membri del Consiglio Direttivo hanno diritto a ricevere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'incarico.


Art. 13 - Dimissioni

  1. Se, per qualsiasi ragione, durante l'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno a far subentrare il primo dei membri non eletti. I subentrati resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. .

  2. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a perdere la maggioranza dei componenti.


Art. 14 - Convocazione Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno un Consigliere, senza formalità.


Art. 15 - Compiti del Consiglio Direttivo

  1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:

    1. deliberare sulle domande di ammissione dei soci;

    2. adottare i provvedimenti disciplinari;

    3. approntare il programma dell'attività sociale;

    4. nominare il Presidente, qualora non vi abbia adempiuto l'Assemblea;

    5. redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea;

    6. fissare le date delle Assemblee ordinarie dei soci e convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o sia chiesto dai soci;

    7. redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;

    8. attuare le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell'Assemblea dei soci;

    9. nominare i soci onorari;

    10. disporre perla migliore organizzazione interna anche come forza educativa, sociale e di costume;

    11. deliberare annualmente l'importo della quota associativa;

    12. decidere se aderire o meno ad Associazioni di carattere nazionale, interprovinciale o regionale aventi gli stessi scopi.


Art. 16 - Il Bilancio

1. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo dell'anno sociale.

  1. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione.


Art. 17 - Il Presidente

  1. Il Presidente, che deve essere maggiorenne, ha la rappresentanza dell'Associazione a tutti gli effetti, presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo; se assente, è sostituito dal Vicepresidente. Il Presidente può dare delega di rappresentanza ad un membro del Consiglio Direttivo.


Art. 18 - Il Vicepresidente

  1. Il Vicepresidente, che deve essere maggiorenne, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali sia espressamente delegato.


Art. 19 - Il Collegio dei Revisori

  1. Il Collegio dei Revisori, eletto dall'Assemblea dei soci, comprende tre membri di età maggiore degli anni 18, i quali provvedono a nominare tra loro il Presidente.

  2. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

  3. I Revisori esercitano la vigilanza sull'amministrazione dell'Associazione. Se rilevano irregolarità amministrative devono comunicarle al Consiglio Direttivo per iscritto per i necessari provvedimenti.

  4. Contro le sanzioni deliberate dal Consiglio Direttivo è ammesso reclamo, entro 15 giorni dalla comunicazione, al Collegio dei Revisori.

  5. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.


Art. 20 - Anno sociale

  1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.


Art. 21 - Patrimonio

  1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

  1. beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;

  2. eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

  3. eventuali donazioni, erogazioni e lasciti;

  4. premi e riconoscimenti conseguiti nell'attività;

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

  1. a) quote associative;

  2. b) dalle eventuali elargizioni fatte da soci e da terzi;

  3. e) dai contributi di enti ed associazioni;

  4. d) dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione;

  5. e) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;


Art. 22 - Clausola Compromissoria

  1. Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale composto da n° 3 arbitri, 2 dei quali nominati dalle parti ed il terzo con funzione di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Trento.

  2. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

  3. L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l'arbitro, dal Presidente del Tribunale di Trento.

  4. Il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.


Art. 23 - Scioglimento

  1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno due terzi dei soci esprimenti il voto. Così pure la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno i due terzi dei soci aventi il diritto al voto.

  2. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

  3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.


Art. 24 - Disposizioni generali

  1. Del presente statuto il Presidente dell'Associazione dovrà firmare due copie, delle quali, previa registrazione delle stesse, una sarà depositata presso gli archivi sociali e l'altra presso la CO.F.AS. -Compagnie Filo Associate con sede in Trento.

  2. Eventuali variazioni al presente Statuto sono deliberate validamente a maggioranza dell'Assemblea generale dei Soci con la presenza di almeno i due terzi dei Soci.

  3. Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto vigono le norme della legge 398/91 in tema di Associazioni.


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